STATUTO e Documentazione

STATUTO, Trasparenza e documentazione

La struttura attuale nasce dalla necessità di disporre di un luogo di comunione e centralizzato, con un ufficio tesseramenti presso la sede principale, che coordina i gruppi sportivi, nella consapevolezza di non limitarsi esclusivamente all’attività sportiva dilettantistica ma di operare anche attraverso collaborazioni esterne, con club giovanili e altre realtà dentro e fuori dal territorio, in un’ottica di inclusione e sviluppo.  
 
In questa sezione sono disponibili, per ragioni di trasparenza e accesso pubblico, i principali documenti ufficiali e uno schema riassuntivo dei più recenti adeguamenti statutari, in linea con la normativa vigente e con il processo di iscrizione al RUNTS.   

  • Fondazione e trasformazione giuridica:

    SPORTFORMA è attiva da oltre trent’anni nel panorama sportivo e sociale, con un’esperienza documentata e multidisciplinare. Fondata il 24 agosto 1995 come Centro di Avviamento allo Sport, si è evoluta nel 2006 in polisportiva dilettantistica ai sensi della L. 289/2002 art. 90, affiliandosi a federazioni e enti CONI. 

    Nel 2023, a seguito della cancellazione dal registro sportivo richiesta da una federazione per presunta “struttura federativa interna”, incompatibile nel quadro delle associazioni semplici (ASD).  l’assemblea dei soci ha colto l’occasione per adeguare lo statuto e avviare la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale (APS), con iscrizione formale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo passaggio, normalmente riservato a enti di rilevanza nazionale (come gli EPS), sancisce l’autonomia e la maturità giuridica della nostra realtà.

  • Comitati Tecnici (Art. 19):

    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Comitati Tecnici composti da soci o esperti esterni, con funzioni consultive e operative. Tali organi supportano lo sviluppo di programmi sportivi, educativi e culturali, contribuendo al coordinamento interno delle attività della struttura.

  • Apertura a soggetti terzi (Art. 6 e 7):

    Lo statuto consente l’ammissione tra i soci anche di altre APS e soggetti del Terzo Settore, nei limiti previsti dall’art. 35, c. 3 del Codice del Terzo Settore (massimo 50% del totale).

  • Finalità civiche e reinserimento sociale (Art. 3-4):

    SPORTFORMA prevede tra i propri scopi anche il riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata e il reinserimento sociale di persone svantaggiate, in piena coerenza con i valori del Terzo Settore e con gli obiettivi civici previsti dalla normativa vigente.