Un obbligo che esiste. Un obbligo che non esiste ancora. Due piani spesso confusi tra loro.
In questa rubrica analizziamo il rapporto tra sport, diritto e Terzo Settore utilizzando esclusivamente fonti normative e documenti ufficiali. L'obiettivo non è sostenere tesi precostituite, ma offrire strumenti di comprensione e favorire un confronto informato.
1. Il bilancio come obbligo di legge, non come scelta discrezionale
L'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, "CTS") impone a ogni Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS la redazione annuale del bilancio, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni economiche. Non è un adempimento riservato agli enti di maggiori dimensioni: riguarda anche la più piccola Associazione di Promozione Sociale.
La forma varia in funzione dell'entità delle entrate. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 17 aprile 2026 ha chiarito, in modo sistematico, che gli ETS non commerciali con entrate fino a 60.000 euro annui possono redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa (Modello D), indipendentemente dal possesso della personalità giuridica. Tra 60.001 e 300.000 euro resta una facoltà di scelta tra rendiconto e bilancio ordinario; oltre tale soglia, il bilancio ordinario — stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione — diventa l'unica forma ammessa. Un modello aggregato ulteriore (Modello E), introdotto con decreto ministeriale del 18 febbraio 2026, sarà utilizzabile solo a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2026.
2. Il deposito al RUNTS: pubblicità legale già assolta
Qui si annida l'equivoco più diffuso, anche nella prassi di chi amministra un ente associativo. Il bilancio non va soltanto redatto: va depositato presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 48, comma 3, CTS, entro il termine — ordinatorio, non perentorio — di norma coincidente con l'approvazione assembleare. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 17146 del 15 novembre 2022, ha chiarito che tale deposito costituisce di per sé adempimento della pubblicità legale prevista dal Codice.
Ne consegue un punto pratico spesso frainteso: una volta depositato al RUNTS — registro pubblico, liberamente consultabile da chiunque — il bilancio non richiede una pubblicazione distinta e autonoma sul sito dell'ente. L'obbligo di trasparenza sul bilancio, per un ETS/APS di dimensioni ordinarie, si esaurisce nel deposito stesso.
3. Il bilancio sociale: obbligo riservato a scale ben maggiori
L'art. 14 CTS introduce un adempimento ulteriore e distinto — il bilancio sociale — ma lo riserva agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro annui. Al di sotto di tale soglia, il bilancio sociale resta una possibilità, non un obbligo: uno strumento di rendicontazione volontaria della propria attività verso soci e comunità di riferimento, utile soprattutto quando la dimensione dell'ente lo giustifica.
Per la generalità delle piccole APS territoriali — Sportforma compresa, alle dimensioni attuali — l'obbligo dell'art. 14 CTS semplicemente non si applica. È un dato che vale la pena affermare con chiarezza, proprio perché la letteratura divulgativa tende talvolta a presentare il bilancio sociale come adempimento generalizzato per tutti gli ETS, il che non corrisponde al testo di legge.
4. Un obbligo diverso, che non riguarda il bilancio: la legge 124/2017
Esiste infine un terzo adempimento, di origine normativa del tutto distinta dal CTS, che merita di essere tenuto separato dai primi due proprio perché viene con frequenza confuso con l'obbligo di "pubblicare il bilancio". La L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1, commi 125-129, impone ad associazioni, fondazioni ed enti non profit — comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche — di pubblicare sul proprio sito internet (o, in sua assenza, sulla pagina Facebook dell'ente o sul sito della rete associativa di appartenenza) i contributi pubblici effettivamente incassati nell'anno precedente, qualora il totale sia pari o superiore a 10.000 euro.
L'adempimento non riguarda il bilancio nel suo complesso, ma la singola voce dei contributi pubblici: denominazione e codice fiscale del beneficiario, ente erogante, importo, data di incasso, causale della concessione. Il termine è il 30 giugno di ogni anno. La sanzione, a differenza di quanto previsto per il bilancio CTS, è concreta e specifica: 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, e restituzione integrale del contributo se l'omissione non viene sanata entro 90 giorni dalla contestazione.
5. Due piani, due scadenze, due logiche
Il punto che vale la pena fissare, a sintesi, è che i due obblighi non si sovrappongono e non si compensano a vicenda. Il deposito del bilancio al RUNTS assolve la trasparenza generale sull'attività economica dell'ente, senza necessità di duplicazione sul sito. La pubblicazione ex L. 124/2017, quando applicabile, riguarda una voce specifica — i contributi pubblici — e resta un obbligo autonomo, con una propria scadenza e una propria sanzione, indipendente dalle dimensioni dell'ente e dal regime di bilancio adottato. Un ente che non riceve contributi pubblici sopra soglia non ha nulla da pubblicare ai sensi di questa norma; un ente che li riceve è tenuto all'adempimento anche se il proprio bilancio, per dimensioni, resta nella forma più semplice.
La pagina Trasparenza e documentazione di Sportforma raccoglie, in un unico spazio, i documenti istituzionali resi pubblici in coerenza con questi obblighi.
Nota metodologica e prospettive
Questo articolo dà seguito a quanto annunciato nella prima uscita di questa rubrica, dedicata al ruolo del bilancio sociale quale strumento di trasparenza ai sensi dell'art. 14 CTS — qui inquadrato nel contesto più ampio degli obblighi di bilancio e di pubblicità che riguardano un ETS. I prossimi contributi analizzeranno: i limiti applicativi dell'art. 35, comma 4, CTS rispetto ai comitati territoriali degli Enti di Promozione Sportiva; gli effetti concreti dell'iscrizione al RUNTS per una ASD preesistente; il funzionamento della governance democratica prevista dal Codice per le associazioni.
Guido Carli è presidente di Sportforma APS, associazione di promozione sociale fondata a Torino nel 1995 e iscritta nel RUNTS dal 29 settembre 2023.
Gli articoli di questa rubrica hanno finalità divulgative e si basano su fonti normative, documenti istituzionali e giurisprudenza. Quando un dato non è pubblicamente verificabile, ciò viene indicato espressamente. L'obiettivo è favorire un confronto informato, distinguendo sempre tra fatti documentati, valutazioni e questioni aperte.
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