Una legge in vigore da quarantacinque anni. I criteri che quella legge prevedeva, mai elaborati. Una figura rimasta fuori da entrambe le categorie.
In questa rubrica analizziamo il rapporto tra sport, diritto e Terzo Settore utilizzando esclusivamente fonti normative e documenti ufficiali. L'obiettivo non è sostenere tesi precostituite, ma offrire strumenti di comprensione e favorire un confronto informato.
1. La legge del 1981 e il criterio che non è mai arrivato
La legge 23 marzo 1981, n. 91 definisce all'art. 2 lo sportivo professionista: l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico-sportivo e il preparatore atletico che esercitano attività sportiva a titolo oneroso e con continuità, nell'ambito di discipline regolate dal Comitato olimpico, e che conseguono la qualificazione dalle federazioni nazionali.
Il compenso, da solo, non basta: onerosità e continuità si trovano anche nell'attività dilettantistica. L'elemento decisivo è il terzo, la qualificazione rilasciata dalla federazione, e va esercitato osservando i criteri per distinguere il dilettantismo dal professionismo che l'art. 5, comma 2, lettera d) della stessa legge affidava a un organismo determinato.
Quei criteri non sono mai stati scritti. Non lo afferma questa rubrica: lo constata la dispensa Le figure tipiche di lavoratore sportivo della Scuola Superiore della Magistratura, che ricostruisce la materia per la formazione dei magistrati.
«Lo status di professionista, in altri termini, dipendeva dalla scelta arbitraria della Federazione. Per di più [l'organismo] al quale era stato devoluto il compito di stabilire ‘in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica' (art. 5, comma 2, lett. d) legge 91/1981), non ha elaborato gli attesi criteri generali, e tanto meno lo hanno fatto le singole federazioni.»
È una constatazione tecnica, non un'accusa: la norma prevedeva un passaggio attuativo e quel passaggio non è stato compiuto. Da quarantacinque anni la distinzione più importante dell'ordinamento sportivo italiano vive senza i criteri generali che la legge stessa richiedeva.
2. Il professionismo attivato solo al vertice, e chi ne è rimasto fuori
In assenza di criteri generali, la scelta è rimasta alle singole discipline. Secondo la medesima dispensa, solo alcune hanno optato per il professionismo — calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo — e comunque limitatamente all'attività di vertice: la sola serie A1 per il basket, le serie A e B e la terza divisione per il calcio.
La conseguenza è la parte che interessa di più, e che raramente viene raccontata. Restando il professionismo confinato al vertice, la legge del 1981 non si è applicata ai cosiddetti professionisti di fatto: secondo la definizione della dispensa, «tutti coloro che ricavano dallo sport la loro unica fonte di sostentamento».
Il professionista di fatto è una figura tecnica con un nome preciso, non un'anomalia da denunciare. È chi compete con le regole tecniche e il riscontro economico del professionismo restando, sul piano dello status, fuori dalle tutele previste per i professionisti. Non è un caso isolato né una zona grigia marginale: è l'esito prevedibile di una distinzione lasciata senza criteri.
3. Quanto costa non avere regole: i numeri di un settore
L'assenza di regole generali non è una questione teorica: si misura nei bilanci. Un'analisi pubblicata il 4 settembre 2026 da un'agenzia di relazioni istituzionali, dedicata alla disciplina con la maggiore estensione professionistica del Paese, riporta perdite superiori a 730 milioni di euro l'anno e un indebitamento attorno ai 5,5 miliardi.
Il dato più eloquente riguarda il costo del lavoro rispetto ai ricavi: il 52% nella prima divisione, l'82% nella seconda, l'89% nella terza. Nello stesso periodo, tra il 2007 e il 2024, in Italia sono stati costruiti sei nuovi stadi contro i 226 realizzati nel resto d'Europa, e i minuti giocati dagli Under 21 nella prima divisione si fermano all'1,9% contro il 7,8% di un campionato comparabile.
La stessa analisi individua nella frammentazione decisionale — tra organismo federale, leghe di categoria, governo e Parlamento — l'ostacolo strutturale alle riforme, documentando i tentativi non andati a compimento tra il 2019 e il 2024 e osservando come l'aumento del peso della prima divisione negli organi federali, deciso nel 2024, renda più difficile e non più facile imporre riforme dall'alto. Quattro disegni di legge depositati in Senato tra maggio e luglio 2026 affrontano diritti televisivi, compensi agli agenti, numero delle squadre e impianti.
Questi dati vanno letti per quello che sono: elaborazioni di un soggetto privato che rinviano a bilanci e report di settore. Non sono fonti normative, e in questa rubrica non ne assumono il rango. Servono a mostrare un ordine di grandezza: dove i criteri non vengono scritti, i costi non spariscono, si spostano.
4. La riforma del 2021: non più il settore, ma il corrispettivo
Il quadro cambia con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in vigore dal 1° luglio 2023. L'art. 25, comma 1, definisce lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo».
Il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha poi esteso la definizione a «ogni altro tesserato», ampliando ulteriormente la platea.
È un cambio di baricentro che merita di essere compreso nella sua portata. Per quarantadue anni la domanda era: in quale settore ti ha collocato la tua federazione? Dal 2021 la domanda è: eserciti attività sportiva verso un corrispettivo? Il binomio dilettante-professionista non decide più chi è lavoratore sportivo. La distinzione sopravvive per altri fini, ma ha perso la funzione di spartiacque.
Chi continua a ragionare per settori sta usando una mappa che il legislatore ha sostituito.
5. La forma giuridica che la legge riconosce, e la scelta che lascia aperta
C'è un secondo passaggio dello stesso decreto, meno discusso e altrettanto rilevante per gli enti del Terzo Settore. L'art. 6, comma 1, elenca le forme in cui un ente sportivo dilettantistico può costituirsi e, alla lettera c-bis), include gli enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Il comma 2 precisa il rapporto tra i due ordinamenti: agli enti iscritti a entrambi i registri le disposizioni del decreto si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, per il Capo I, solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore. Non è una deroga di cortesia: è una gerarchia. Per un'associazione di promozione sociale che fa sport, il Codice del Terzo Settore resta il piano primario e la disciplina sportiva interviene sul perimetro dell'attività sportiva.
I commi 3 e 4 completano il quadro, e vale la pena leggerli insieme. Il comma 3 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva. Il comma 4 aggiunge che «possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».
L'affiliazione resta dunque un obbligo annuale, ma la norma non indica quale organismo affiliante scegliere, li pone su un piano di alternativa e ammette espressamente la contemporaneità. Nessuna esclusività territoriale discende dal testo. Un ente può scegliere un Ente di Promozione Sportiva anziché una federazione, e può aderire a più organismi nello stesso anno sportivo.
Vigenza ed effettività sono due cose diverse. Questa possibilità è vigente dal 2021, integrata nel 2022 e nel 2023, e resta largamente inutilizzata: non perché sia contestata, ma perché prassi amministrativa, consulenza e abitudine continuano a muoversi come se la norma precedente fosse ancora l'unica.
Nota metodologica e prospettive
Questo contributo si muove su tre piani che conviene tenere distinti. Sono fatti documentati il testo delle norme citate e le constatazioni della dispensa della Scuola Superiore della Magistratura. Sono dati non normativi, riportati con la loro fonte e non verificabili in questa sede, le cifre economiche dell'analisi del settembre 2026. È una inferenza il collegamento tra assenza di criteri generali e formazione della figura del professionista di fatto, che la dispensa presenta come conseguenza. È una valutazione l'osservazione finale sullo scarto tra vigenza ed effettività.
Nessun ente è nominato in questo articolo, e non per prudenza: perché il problema descritto non è la condotta di un soggetto, è un passaggio attuativo mancante che riguarda l'ordinamento nel suo insieme. Le fonti citate sono pubbliche e verificabili da chiunque.
I prossimi contributi analizzeranno il Registro delle attività sportive dilettantistiche e la doppia iscrizione come percorso concreto per un'associazione di promozione sociale; i limiti applicativi dell'art. 35, comma 4, del Codice del Terzo Settore rispetto ai comitati territoriali; e il rapporto tra tesseramento associativo e lavoro sportivo dopo la riforma.
Guido Carli è presidente della Sportforma APS, associazione di promozione sociale fondata a Torino nel 1995 e iscritta nel RUNTS dal 29 settembre 2023.
Gli articoli di questa rubrica hanno finalità divulgative e si basano su fonti normative, documenti istituzionali e giurisprudenza. Quando un dato non è pubblicamente verificabile, ciò viene indicato espressamente. L'obiettivo è favorire un confronto informato, distinguendo sempre tra fatti documentati, valutazioni e questioni aperte.
- Guido Carli — articoli
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