Una legge in vigore da quarantacinque anni. I criteri che quella legge prevedeva, mai elaborati. Una figura rimasta fuori da entrambe le categorie.
In questa rubrica analizziamo il rapporto tra sport, diritto e Terzo Settore utilizzando esclusivamente fonti normative e documenti ufficiali. L'obiettivo non è sostenere tesi precostituite, ma offrire strumenti di comprensione e favorire un confronto informato.
1. La legge del 1981 e il criterio che non è mai arrivato
La legge 23 marzo 1981, n. 91 definisce all'art. 2 lo sportivo professionista: l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico-sportivo e il preparatore atletico che esercitano attività sportiva a titolo oneroso e con continuità, nell'ambito di discipline regolate dal Comitato olimpico, e che conseguono la qualificazione dalle federazioni nazionali.
Il compenso, da solo, non basta: onerosità e continuità si trovano anche nell'attività dilettantistica. L'elemento decisivo è il terzo, la qualificazione rilasciata dalla federazione, e va esercitato osservando i criteri per distinguere il dilettantismo dal professionismo. Quei criteri non erano affidati alla legge del 1981: il compito è attribuito dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che fra i compiti dell'organo di vertice dell'ordinamento sportivo indica quello di «stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica». La legge del 1981 contiene, dentro l'art. 2, soltanto il rinvio a quelle direttive.
Quei criteri non sono mai stati scritti. Non lo afferma questa rubrica: lo constata la dispensa Le figure tipiche di lavoratore sportivo della Scuola Superiore della Magistratura, che ricostruisce la materia per la formazione dei magistrati.
«Lo status di professionista, in altri termini, dipendeva dalla scelta arbitraria della Federazione. Per di più [l'organismo] al quale era stato devoluto il compito di stabilire ‘in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica' (art. 5, comma 2, lett. d) legge 91/1981), non ha elaborato gli attesi criteri generali, e tanto meno lo hanno fatto le singole federazioni.»
Nota redazionale: il passo citato colloca quella disposizione nella legge del 1981. La norma è invece l'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 242/1999. Il rilievo riguarda la collocazione, non la sostanza della constatazione, che resta esatta.
È una constatazione tecnica, non un'accusa: la norma prevedeva un passaggio attuativo e quel passaggio non è stato compiuto. Da quarantacinque anni la distinzione più importante dell'ordinamento sportivo italiano vive senza i criteri generali che la legge stessa richiedeva.
2. Il professionismo attivato solo al vertice, e chi ne è rimasto fuori
In assenza di criteri generali, la scelta è rimasta alle singole discipline. Secondo la medesima dispensa, solo alcune hanno optato per il professionismo — calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo — e comunque limitatamente all'attività di vertice: la sola serie A1 per il basket, le serie A e B e la terza divisione per il calcio.
La conseguenza è la parte che interessa di più, e che raramente viene raccontata. Restando il professionismo confinato al vertice, la legge del 1981 non si è applicata ai cosiddetti professionisti di fatto: secondo la definizione della dispensa, «tutti coloro che ricavano dallo sport la loro unica fonte di sostentamento».
Il professionista di fatto è una figura tecnica con un nome preciso, non un'anomalia da denunciare. È chi compete con le regole tecniche e il riscontro economico del professionismo restando, sul piano dello status, fuori dalle tutele previste per i professionisti. Non è un caso isolato né una zona grigia marginale: è l'esito prevedibile di una distinzione lasciata senza criteri.
Una disciplina che è uscita dall'elenco
Quell'elenco non è definitivo, ed è qui che la ricostruzione va integrata con un fatto successivo e documentato. Con la delibera del Consiglio Nazionale del Comitato olimpico n. 1502 del 19 dicembre 2013 si è preso atto che il pugilato è stato eliminato dall'elenco degli sport professionistici ai sensi della legge 91/1981. Il dato non è ricostruito da questa rubrica: lo riporta testualmente la circolare n. 88 del 19 dicembre 2014, protocollo 2777/do, con cui la federazione della disciplina ha comunicato ai propri organi territoriali e alle società affiliate il regolamento sanitario «rielaborato» proprio in conseguenza di quella delibera. La circolare è pubblicata sul sito federale.
La conseguenza va enunciata con precisione. Una disciplina uscita da quell'elenco non ha più, al proprio interno, sportivi professionisti ai sensi della legge del 1981: la qualificazione federale che l'art. 2 richiede non ha più l'ambito in cui essere rilasciata. Gli atleti di vertice continuano a competere, con le stesse regole tecniche e lo stesso impegno; viene meno lo status giuridico e, con esso, la disciplina di tutela collegata a quella legge, a partire dalla tutela sanitaria degli sportivi professionisti del decreto ministeriale 13 marzo 1995, che la stessa circolare dà per superata.
Resta invece la categoria tecnica. Il regolamento sanitario di quella federazione continua a impiegare la sigla «PRO» per una delle proprie categorie. È bene precisare che cosa sia: una classificazione interna a quel regolamento, non una nomenclatura del pugilato internazionale né una qualifica che l'ordinamento generale riconosca. Le commissioni che governano il pugilato professionistico in altri paesi non la impiegano, e la legge italiana, dopo il 2013, non le attribuisce alcun effetto sullo status.
Quando lo status cade, la tutela va ricostruita
Vale la pena seguire questo filo fino in fondo, perché mostra un aspetto che il dibattito sul dilettantismo trascura: la tutela della salute non scompare con lo status, ma cambia fonte. Venuta meno la disciplina statale dettata per gli sportivi professionisti, la federazione della disciplina ha ricostruito le garanzie dentro il proprio regolamento sanitario. La circolare del dicembre 2014 le elenca, e riportarle per intero è il modo corretto di darne conto.
Per il rilascio dell'idoneità, in aggiunta al protocollo previsto per le altre categorie: ecocardiogramma color-Doppler e RX torace in occasione della prima visita; annualmente elettroencefalogramma, risonanza magnetica cerebrale ed esami ematochimici con emocromo completo con formula e sierologia per HBV e HCV; dal compimento del trentacinquesimo anno di età, test ergometrico massimale annuale. La visita pre-gara va effettuata entro le quarantotto ore che precedono l'incontro, e dal solo specialista in medicina dello sport.
Sul versante degli infortuni la stessa circolare dispone che dopo due sconfitte per fuori combattimento dovute a colpi al capo nell'arco di novanta giorni l'atleta osservi uno stop di almeno tre mesi — esteso a un anno se le sconfitte sono tre in dodici mesi — e che dopo un fuori combattimento siano obbligatori elettroencefalogramma e risonanza magnetica cerebrale prima della reintegrazione. Fra un incontro e l'altro devono trascorrere dieci giorni liberi. Per gli atleti oltre i quarant'anni sono previsti accertamenti ulteriori al primo tesseramento, con risonanza da ripetere ogni anno.
È un protocollo serio, e va detto: chi ha registrato la caduta dello status ha contestualmente costruito un presidio tecnico, e raccontare la prima parte senza la seconda sarebbe scorretto.
Da qui discende però una domanda che riguarda chiunque organizzi attività sportiva fuori da quel perimetro. Quel protocollo è una delle risposte possibili, non l'unica, e non vincola chi a quell'ordinamento non appartiene. Restano ferme per tutti le norme statali sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva — a partire dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 per l'attività agonistica — che non dipendono dall'affiliazione e non sono derogabili da alcun regolamento. Al di sopra di quella soglia, ciascun ente adotta i propri standard: chi opera in circuiti internazionali guarda ai protocolli di quei circuiti, che non coincidono con quelli nazionali e in alcune materie sono più severi.
Un ente del Terzo Settore che organizza attività sportiva per i propri associati non ha dunque un modello obbligato al quale allinearsi, e non è confinato al territorio nazionale: campionati, circuiti e organismi tecnici esistono in tutto il mondo, e l'adesione a essi è una scelta che compie in proprio. Ha però una responsabilità che nessuna autonomia attenua — scegliere consapevolmente il proprio standard, dichiararlo e saperlo motivare. L'autonomia si misura sulla qualità delle garanzie che si assumono, non sul numero di quelle da cui ci si ritiene esonerati.
3. Le parole e gli status: tre piani che il linguaggio confonde
Chiarito che cosa è caduto e che cosa è rimasto, conviene ora mettere ordine fra le parole, perché è lì che si annidano gli equivoci più tenaci. E il primo riguarda proprio chi legge questo articolo: attenzione a non compiere, in senso inverso, lo stesso scambio. L'uscita dall'elenco non trasforma gli atleti di quella disciplina in professionisti di fatto: quella figura riguarda chi ricava dallo sport la propria unica fonte di sostentamento, e non è la condizione della maggior parte di loro.
Le cose da tenere distinte sono infatti tre: l'etichetta di regolamento, lo status giuridico e la condizione professionale reale. Quest'ultima non si misura dal livello dell'incontro né dall'entità del compenso, ma dall'esistenza di una professione: chi vive di sport esercita quell'attività come lavoro e ne trae un corrispettivo. Al vertice ciò prende la forma di una struttura — società di promozione, procuratori, ufficio stampa, contratti — ma quella struttura è il modo in cui il lavoro si organizza quando dispone di mezzi, non ciò che lo definisce. Dove non ci sono né lavoro né corrispettivo non c'è un professionista, comunque lo qualifichi un regolamento; dove ci sono ma manca lo status, c'è il professionista di fatto, ed è lì che il problema di tutela si pone davvero.
Il paradosso è che una qualifica di regolamento può indurre entrambi gli errori: far credere professionista chi non lo è, e lasciare senza tutele chi lo è.
Nel linguaggio corrente la condizione intermedia viene chiamata semi-professionismo, ed è una descrizione efficace: l'atleta non vive della disciplina che pratica, ma quando compete lo fa secondo le stesse regole tecniche del professionismo. È bene però essere espliciti su un punto: il semi-professionismo non è una categoria dell'ordinamento. Fra dilettante e professionista la legge del 1981 non prevede un terzo posto. La condizione esiste nei fatti, il contenitore giuridico no — e quando una condizione reale non ha un contenitore, finisce spinta nell'uno o nell'altro a seconda della convenienza classificatoria del momento. È la stessa assenza di criteri generali, osservata dal lato dell'atleta anziché da quello dell'organismo.
Due esempi, presi da ambienti diversi, mostrano quanto il fenomeno sia diffuso e quanto poco dipenda da chi lo pratica.
Il primo è la sigla «PRO» di cui si è detto: nel regolamento di una federazione designa atleti che competono secondo le regole tecniche del professionismo mantenendo lo status di dilettanti. Chi la porta può in buona fede ritenersi un professionista, perché professionista lo chiama il regolamento a cui è tesserato, mentre l'ordinamento continua a considerarlo altro.
Il secondo lo usa chi scrive. Vale la pena spiegarlo, perché il termine circola con significati diversi. «White collar» è il colletto bianco: chi lavora in ufficio, in studio, in corsia. Il white collar boxing è il circuito in cui persone che hanno già una professione — avvocati, medici, imprenditori, impiegati — si preparano per mesi e disputano un incontro in occasione di un evento di raccolta fondi. Il pugilato non è il loro mestiere e non lo diventa: l'incontro è uno, o pochi, e non apre una carriera.
Chi sale sul ring porta con sé la propria rete, e spesso sono i colleghi di lavoro, che partecipano come pubblico e come sostenitori: è quella rete a rendere l'evento uno strumento di raccolta. La preparazione è seria e le regole tecniche sono quelle del ring; ciò che cambia è il motivo per cui ci si sale.
Il tratto che conta, e che nessuna etichetta restituisce, è però un altro: quella prestazione è resa a servizio di un ente e per una finalità che sta nel suo statuto. Non c'è corrispettivo e non c'è un'attività esercitata per trarne sostentamento; c'è un associato che concorre a uno scopo associativo. È una differenza che il linguaggio delle etichette non sa esprimere, ma che il diritto del 2021 sa leggere benissimo: se lavoratore sportivo è chi esercita l'attività verso un corrispettivo, dove il corrispettivo non c'è la domanda non si pone nemmeno.
Anche «white collar boxer» è dunque un'etichetta, e non crea alcuno status: nessuno di loro diventa un professionista per il fatto di essere chiamato così, e nessuno di loro cessa di essere un dilettante.
Sul piano dello status la posizione è quindi la stessa dell'atleta che un regolamento federale chiama «PRO»: entrambi restano dilettanti. Ma la ragione per cui vi restano è diversa, e vale la pena tenerla distinta. Nel primo caso lo status di dilettante è ciò che resta dopo che una delibera ha tolto la disciplina dall'elenco degli sport professionistici: un esito subito, non scelto. Nel secondo è la condizione di partenza, ed è coerente con lo scopo — si sale sul ring per una causa e a servizio di un ente, non per farne un mestiere.
I due termini nascono in ambienti distinti e con intenzioni distinte, ma hanno la stessa struttura: una parola che descrive un contesto di gara e che, letta fuori da quel contesto, sembra attribuire una qualifica. Chi scrive non è dunque in posizione di fare la lezione a nessuno — il problema è del linguaggio del settore, e riguarda anche il proprio. Ma proprio per questo vale la pena dirlo: le etichette servono a organizzare le gare, non a collocare le persone nell'ordinamento, e quando le si usa per il secondo scopo si producono aspettative che nessuna di esse può sostenere.
Il caso che smentisce l'immagine corrente
C'è infine una figura che il senso comune ignora, e che merita di essere nominata proprio perché smentisce l'idea che il professionista sia sempre l'atleta di vertice circondato da un apparato. Nel pugilato professionistico esistono atleti che hanno la tecnica che ci si attende da un professionista senza essere contendenti a un titolo, e che si offrono: si rendono disponibili presso promoter e organizzatori per essere inseriti negli incontri, accettano trasferte lontane con pochi giorni — talvolta poche ore — di preavviso, e tengono in piedi le riunioni quando un atleta annunciato dà forfait. Nel gergo del ring sono i journeymen. Combattono di frequente, accumulano sconfitte e guadagnano poco.
La loro posizione non è quella di un dipendente, e non lo è in alcun senso: non c'è un datore di lavoro, non c'è stabilità del rapporto con un unico soggetto, non c'è subordinazione. Vengono ingaggiati per una prestazione determinata, dietro compenso, e la cercano attivamente. È attività esercitata in proprio, con i rischi che questo comporta: nessuna garanzia di ingaggio, nessuna continuità assicurata, potere contrattuale minimo.
È la figura che mostra dove passa davvero la linea. Non la traccia la presenza di un'organizzazione attorno all'atleta — quella è la forma che assume il vertice, non la definizione della categoria — e non la traccia nemmeno la natura subordinata del rapporto, che qui non c'è. La traccia il fatto che l'attività sia esercitata come lavoro e verso un corrispettivo: esattamente il criterio che la riforma del 2021 ha posto al centro, dove la nozione di lavoratore sportivo prescinde dal settore e guarda al corrispettivo, quale che sia la forma del rapporto.
Il journeyman è dunque un professionista in tutto salvo che nel nome. Ed è lui, non il campione, il soggetto che le legislazioni più attente alla materia si preoccupano di proteggere: chi ha meno potere contrattuale è chi rischia di più. In un ordinamento che, per quella disciplina, non prevede più lo status di professionista, questa è la posizione più esposta di tutte: un'attività retribuita e ricorrente, priva della qualifica alla quale la legge del 1981 collegava le proprie tutele. Se si cerca il professionista di fatto, non lo si trova fra chi combatte per beneficenza né fra chi porta una sigla di regolamento: lo si trova qui.
L'etichetta federale e il giudice
Resta una domanda che vale la pena porre con onestà: quella qualificazione è l'ultima parola? Sul piano del rapporto di lavoro, no, ma il punto va detto per quello che le fonti dicono e non per quello che si vorrebbe dicessero.
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 11 aprile 2008, n. 9551, ha affermato che l'art. 2 della legge 91/1981 indica tassativamente le figure di sportivo professionista cui quella legge si applica, distinguendole dagli altri sportivi non indicati nella disposizione, «il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato». La tassatività chiude la porta all'applicazione analogica della legge del 1981; ma fuori da quell'elenco il diritto comune del lavoro non si ferma.
Sul versante fiscale e previdenziale la Corte è stata più netta. In un blocco di pronunce fra il dicembre 2021 e l'inizio del 2022 ha escluso dai redditi diversi le somme percepite da chi svolge «professionalmente» l'attività cui si riferiscono, precisando che l'onere di dimostrare la natura dilettantistica non può ritenersi soddisfatto «dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI». È un principio che riguarda le imposte e i contributi, non la qualificazione del contratto: tenerli distinti è necessario, ma la direzione è leggibile.
Va aggiunto, per completezza, che nel merito la giurisprudenza non è univoca, e che in almeno un caso una corte d'appello ha riformato una decisione di primo grado valorizzando proprio la normativa federale. Chi legge non troverà qui una tesi risolta: troverà una materia in cui l'etichetta amministrativa e l'accertamento giudiziale possono divergere, e nella quale la prima non è mai stata pensata per reggere il peso che le viene attribuito.
4. Quanto costa non avere regole: i numeri di un settore
L'assenza di regole generali non è una questione teorica: si misura nei bilanci. Un'analisi pubblicata il 4 settembre 2026 da un'agenzia di relazioni istituzionali, dedicata alla disciplina con la maggiore estensione professionistica del Paese, riporta perdite superiori a 730 milioni di euro l'anno e un indebitamento attorno ai 5,5 miliardi.
Il dato più eloquente riguarda il costo del lavoro rispetto ai ricavi: il 52% nella prima divisione, l'82% nella seconda, l'89% nella terza. Nello stesso periodo, tra il 2007 e il 2024, in Italia sono stati costruiti sei nuovi stadi contro i 226 realizzati nel resto d'Europa, e i minuti giocati dagli Under 21 nella prima divisione si fermano all'1,9% contro il 7,8% di un campionato comparabile.
La stessa analisi individua nella frammentazione decisionale — tra organismo federale, leghe di categoria, governo e Parlamento — l'ostacolo strutturale alle riforme, documentando i tentativi non andati a compimento tra il 2019 e il 2024 e osservando come l'aumento del peso della prima divisione negli organi federali, deciso nel 2024, renda più difficile e non più facile imporre riforme dall'alto. Quattro disegni di legge depositati in Senato tra maggio e luglio 2026 affrontano diritti televisivi, compensi agli agenti, numero delle squadre e impianti.
Questi dati vanno letti per quello che sono: elaborazioni di un soggetto privato che rinviano a bilanci e report di settore. Non sono fonti normative, e in questa rubrica non ne assumono il rango. Servono a mostrare un ordine di grandezza: dove i criteri non vengono scritti, i costi non spariscono, si spostano.
5. La riforma del 2021: non più il settore, ma il corrispettivo
Il quadro cambia con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in vigore dal 1° luglio 2023. L'art. 25, comma 1, definisce lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo».
Il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha poi esteso la definizione a «ogni altro tesserato», ampliando ulteriormente la platea.
È un cambio di baricentro che merita di essere compreso nella sua portata. Per quarantadue anni la domanda era: in quale settore ti ha collocato la tua federazione? Dal 2021 la domanda è: eserciti attività sportiva verso un corrispettivo? Il binomio dilettante-professionista non decide più chi è lavoratore sportivo. La distinzione sopravvive per altri fini, ma ha perso la funzione di spartiacque.
Chi continua a ragionare per settori sta usando una mappa che il legislatore ha sostituito.
6. La forma giuridica che la legge riconosce, e la scelta che lascia aperta
C'è un secondo passaggio dello stesso decreto, meno discusso e altrettanto rilevante per gli enti del Terzo Settore. Va letto a partire da ciò che quella norma fa e da ciò che non fa, perché è il punto in cui l'equivoco si forma più facilmente.
L'art. 6, rubricato «Forma giuridica», stabilisce al comma 1 che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in associazione priva di personalità giuridica, associazione con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali o cooperativa, e — alla lettera c-bis), introdotta dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 — in «enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche». La disposizione è in vigore dal 17 novembre 2022 e si applica dal 1° luglio 2023.
Quella norma elenca le forme che un ente sportivo dilettantistico può assumere. Non è la fonte della facoltà di fare sport. Per un ente del Terzo Settore l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche è attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del Codice del Terzo Settore, e prima ancora è esercizio della libertà di associazione. Un'associazione di promozione sociale che ha quell'attività nel proprio statuto e che opera per i propri associati la esercita in forza del Codice, e non cessa di poterla esercitare se non rientra fra gli enti sportivi dilettantistici ai fini del decreto del 2021.
Ciò che la doppia iscrizione apre è un'altra cosa: l'accesso al regime di quel decreto e ai circuiti che l'ordinamento sportivo governa. E qui il quadro merita di essere guardato per intero, perché la norma primaria e quella attuativa non dicono la stessa cosa.
La lettera c-bis) riconosce all'ente del Terzo Settore una via propria, distinta da quella delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Ma l'ingresso nel registro non è un adempimento che l'ente compia da sé. L'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 dispone che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport «dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante». E il regolamento sulla tenuta del registro, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 29 gennaio 2024, è esplicito: «Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi», e la domanda si presenta «per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione».
Il risultato è che la categoria autonoma riconosciuta dalla norma primaria accede al registro soltanto attraverso il canale previsto per le altre. L'unica porta diretta documentata riguarda le attività sportive non riconosciute dagli organismi di vertice, per le quali è prevista una procedura di riconoscimento della natura sportiva davanti al Dipartimento — una porta che non dipende dalla qualifica di ente del Terzo Settore, ma dalla disciplina praticata.
Il comma 2 dell'art. 6 conferma la gerarchia dal lato opposto: agli enti iscritti a entrambi i registri le disposizioni del decreto si applicano «limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata» e, per il Capo I, «solo in quanto compatibili» con il Codice del Terzo Settore. Non è una deroga di cortesia: è una gerarchia. Per un'associazione di promozione sociale che fa sport, il Codice del Terzo Settore resta il piano primario.
Il comma 3, infine, stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici «si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici» e che «possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante». L'affiliazione è dunque un obbligo annuale, ma la norma non indica quale organismo scegliere, li pone su un piano di alternativa e ammette espressamente la contemporaneità. Nessuna esclusività territoriale discende dal testo.
Che l'ordinamento sportivo sia un ordinamento a sé lo dice la norma che lo riconosce: l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, stabilisce che «la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». È un ordinamento autonomo e parallelo: governa l'accesso ai propri circuiti, non il diritto generale di organizzare sport.
Un ordinamento fra altri
Da questo quadro discende una conseguenza che raramente viene tratta, e che conviene enunciare senza enfasi.
Il riconoscimento dell'ordinamento sportivo nazionale poggia, per espressa previsione di legge, sul suo essere articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. È da lì che quell'ordinamento trae la propria legittimazione, ed è lì che ha il proprio perimetro naturale: la via olimpica e agonistica che esso governa, e che governa con competenza riconosciuta.
Vi sono però attività sportive che quel perimetro non copre, o non copre più. Il pugilato professionistico è l'esempio già esaminato: dal dicembre 2013 la disciplina non figura fra gli sport professionistici ai sensi della legge del 1981. E in numerosi ordinamenti il pugilato professionistico è governato da commissioni — organismi che rilasciano licenze, autorizzano gli incontri e ne verificano le condizioni tecniche e sanitarie — che non appartengono alla catena olimpica e non ne derivano i propri poteri.
Per un ente italiano che organizzi attività in settori di questo tipo la conseguenza è pratica prima ancora che giuridica: l'interlocutore tecnico competente non è necessariamente nazionale, e non è necessariamente quello che l'abitudine suggerisce. L'affiliazione, si è visto, è obbligo annuale ma non esclusivo, e la norma pone gli organismi affilianti su un piano di alternativa. Nulla, nel testo, impone che il riferimento tecnico di un ente coincida con l'articolazione territoriale di una federazione nazionale; e nulla vieta che un ente si rapporti direttamente agli organismi internazionali del proprio settore, quando è lì che gli standard della disciplina vengono elaborati.
Non è una scappatoia né una forzatura interpretativa: è il combinato disposto di tre previsioni esplicite. L'art. 6 riconosce l'ente del Terzo Settore come forma a sé, distinta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche; il comma 3 ammette l'affiliazione contemporanea a più organismi e non ne indica alcuno come necessario; il Codice del Terzo Settore governa a monte l'attività di interesse generale. Che questa possibilità sia poco praticata non dipende dal testo delle norme, ma dalla distanza fra ciò che una norma consente e ciò che la prassi considera normale.
La domanda che ne segue non è polemica ed è l'unica che questo contributo lascia aperta: se un'attività è uscita dal perimetro professionistico riconosciuto, e se i suoi standard tecnici sono elaborati da organismi che stanno fuori dalla catena olimpica, quale sia il riferimento appropriato per un ente che quell'attività organizza è una questione di competenza tecnica, non di appartenenza. E le questioni di competenza si risolvono guardando a dove la competenza effettivamente risiede.
Vigenza ed effettività sono due cose diverse. La possibilità aperta dal 2021, integrata nel 2022 e nel 2023, resta largamente inutilizzata: non perché sia contestata, ma perché prassi amministrativa, consulenza e abitudine continuano a muoversi come se la norma precedente fosse ancora l'unica.
Nota metodologica e prospettive
Questo contributo distingue quattro registri, che conviene non confondere. Sono fatti documentati il testo delle norme citate e le constatazioni della dispensa della Scuola Superiore della Magistratura. Sono dati non normativi, riportati con la loro fonte e non verificabili in questa sede, le cifre economiche dell'analisi del settembre 2026. È una inferenza il collegamento tra assenza di criteri generali e formazione della figura del professionista di fatto, che la dispensa presenta come conseguenza. È una valutazione l'osservazione finale sullo scarto tra vigenza ed effettività.
Gli atti richiamati — leggi, decreti, delibere, circolari e regolamenti — sono pubblici e verificabili da chiunque, e sono citati per il loro contenuto. Nessuna condotta è attribuita ad alcun soggetto: il problema descritto non è il comportamento di qualcuno, è un passaggio attuativo mancante che riguarda l'ordinamento nel suo insieme.
Le pronunce citate in materia di lavoro sportivo sono riportate nella formulazione con cui compaiono nella documentazione formativa della Scuola Superiore della Magistratura; le decisioni che non è stato possibile consultare nel testo originale non sono state utilizzate.
I prossimi contributi analizzeranno il Registro delle attività sportive dilettantistiche e la doppia iscrizione come percorso concreto per un'associazione di promozione sociale; i limiti applicativi dell'art. 35, comma 4, del Codice del Terzo Settore rispetto ai comitati territoriali; il rapporto tra tesseramento associativo e lavoro sportivo dopo la riforma; e la figura del pugile professionista che l'ordinamento italiano non riconosce più, messa a confronto con le tutele che il Muhammad Ali Boxing Reform Act prevede per la stessa figura negli Stati Uniti.
Guido Carli è presidente della Sportforma APS, associazione di promozione sociale fondata a Torino nel 1995 e iscritta nel RUNTS dal 29 settembre 2023.
Gli articoli di questa rubrica hanno finalità divulgative e si basano su fonti normative, documenti istituzionali e giurisprudenza. Quando un dato non è pubblicamente verificabile, ciò viene indicato espressamente. L'obiettivo è favorire un confronto informato, distinguendo sempre tra fatti documentati, valutazioni e questioni aperte.
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